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LA COMUNITA' ENERGETICA..
* I riferimenti normativi relativi all'integrazione della mobilità elettrica sono indicati nell'art. 33 della direttiva 2019/944
La direttiva definisce gli obiettivi al 2030 di produzione di energia rinnovabile e segue gli impegni presi di riduzione del 40% rispetto al 1990 delle emissioni che causano alterazioni al clima.
In questo contesto la direttiva prevede:
Ridurre le emissioni di gas serra del 20%;
Il raggiungimento della quota di produzione energetica da fonti rinnovabili pari al 32% per tutta l’Unione Europea;
Il raggiungimento del 14% di utilizzo di fonti rinnovabili per i trasporti;
Di dare priorità all’efficienza energetica e dell’autoconsumo.
L’aumento dell’1,5% all’anno della quota di uso delle fonti energetiche rinnovabili negli impieghi per riscaldamento/raffrescamento in tutti i settori di utenza;
POSSONO ADERIRE:
Privati, PMI, Enti Territoriali o Autorità Locali (incluse le Amministrazioni Comunali).
Gli impianti di produzione possono essere realizzati o acquisiti dalla comunità energetica o dai suoi membri.
GLI IMPIANTI:
Gli impianti di produzione devono essere alimentati da fonti rinnovabili.
Gli impianti di produzione devono essere di nuova realizzazione ed entrati in servizio nel periodo 1 Marzo 2020 - 28 Febbraio 2021*.
Ciascun impianto di produzione deve avere potenza inferiore a 200kW.
Devono essere collegati alla stessa rete di bassa tensione dei punti di allaccio dei membri della comunità energetica.
* Data indicativa; il termine è entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001, previsto per il 31 Dicembre 2020.
Funzionalmente possono essere:
consumatori (consumer – sprovvisti di impianti di produzione e/o accumulo),
produttori  (producer – immissione di energia in rete, senza autoconsumo, con o senza accumulo), “prosumer” (producer + consumer).


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